La pubblicazione in G.U. del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023, contenente lattestazione delloperatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, conclude lattuazione del decreto del MEF 11 marzo 2022, n. 55, in materia di antiriciclaggio. Dal 9 ottobre 2023 (data di pubblicazione) decorre il termine perentorio di 60 giorni per trasmettere i dati al registro dei titolari effettivi. Poiché il termine cade venerdì 8 dicembre, giorno festivo, esso slitta automaticamente a lunedì 11 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 55/2022, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, nonché il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunicano all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti, resi mediante autodichiarazione, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del Registro delle imprese. I dati e le informazioni oggetto di comunicazione sono specificati dallart. 4 del D.M. n. 55/2022.

Delle comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

Si ricorda, inoltre, che, per tutte le comunicazioni, va utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa, adottato con D.dir. 19 novembre 2009. Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust e istituti giuridici affini costituiti dopo il 9 ottobre 2023 devono effettuare la comunicazione entro il termine perentorio di 30 giorni, rispettivamente, dalliscrizione nei registri e dalla costituzione. Si segnala, infine, che la Camera di commercio accerta e contesta la violazione dell’obbligo di comunicazione e irroga la relativa sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

Soggetti obbligati

Dichiarazioni

Termine

  • Amministratori di imprese dotate di personalità giuridica e fondatore , se in vita;
  • soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione di persone giuridiche private;

  fiduciario di trust o istituti giuridici affini

Dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti, da iscrivere e conservare nella sezione autonoma del Registro imprese

11 dicembre 2023

Imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, costituite dopo il 9 ottobre 2023

Dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti, da iscrivere e conservare nella sezione autonoma del Registro imprese

Entro 30 giorni dall iscrizione nei rispettivi registri

Trust e istituti giuridici affini costituiti dopo il 9 ottobre 2023

Dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva acquisiti, da iscrivere e conservare nella sezione autonoma del Registro imprese

Entro 30 giorni dalla costituzione

Tutti i soggetti obbligati

Variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva Conferma dei dati e delle informazioni (le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio)

Entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione Annualmente, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della variazione o dall’ultima conferma

Titolarità effettiva e Registro titolari effettivi

Il Ministero dellEconomia e delle Finanze, congiuntamente con la Banca dItalia e la UIF, ha elaborato una serie di interessanti risposte, per chiarire alcuni casi critici di individuazione della titolarità effettiva e prevenire eventuali anomalie dovute alla difformità dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica con quelli contenuti nel Registro dei titolari effettivi (MEF, Banca dItalia e UIF, FAQ 20 novembre 2023).

Titolare effettivo – Cliente P.A.

Coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico (criterio residuale). Si individua in base alla verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente.

Titolare/i effettivo/i – Enti ecclesiastici

Se enti civilmente riconosciuti, sono titolari effettivi cumulativamente: a) fondatori, ove in vita; b) beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Se enti non civilmente riconosciuti, coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente all’assetto organizzativo o statutario, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Titolare effettivo – Società di capitali

1 Criterio della proprietà: se vi è una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono titolare effettivo. 2 Criterio del controllo: Solo in via subordinata, se non si individuano persone fisiche cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell’ente. 3 Criterio residuale: coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. Esempio: società ad azionariato diffuso o cooperativa. Attenzione: Si tiene conto di ogni informazione disponibile per individuare la persona fisica nell’interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l’operazione.

Titolare effettivo – Proprietà indiretta – Società controllate nella catena partecipativa

La soglia del 25% +1 si considera solo in relazione al capitale della società cliente, cui si fa riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo.

Titolare effettivo – Fondazioni bancarie

Si applica il criterio residuale. Si individua in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione bancaria.

Imprese obbligate a comunicare dati e informazioni titolarità effettiva

Imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (s.p.a., s.r.l., s.r.l.s., s.a.p.a., società cooperative, società consortili s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l.). Escluse: società di persone e imprese individuali.

Come fare la comunicazione del titolare effettivo

Prima comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo rivolta allufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente è svolta con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto).

Lavvio operativo del registro avviene mediante una fase di primo popolamento. I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno infatti essere comunicati dai soggetti obbligati già costituiti al 09/10/2023 data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che sancisce l’obbligo di comunicazione.

Variazioni successive della titolarità effettiva

Il Decreto stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate.

Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del Decreto). Va considerato che la variazione da comunicare può riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale, il requisito – TPD, TPI, TCM etc.., v. infra – in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc…), nonché la variazione delle altre informazioni relative a PGP non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione).

Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dellatto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dellatto (cd. pubblicità costitutivao parzialmente costitutiva) è corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato. Ad esempio, se un atto di trasferimento di quote di una SRL (relativo a partecipazione superiore al 25%) datato 10/01/2023 è stato iscritto il 15/01/2023 nel registro delle imprese (e lex socio, già indicato quale titolare effettivo grazie alla proprietà della partecipazione, cessa pertanto di essere tale a favore dellacquirente la quota) la data di variazione della titolarità effettiva da indicare nella modulistica è 15/01/2023 e la pratica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla suddetta data.

Comunicazioni periodiche

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una comunicazione periodica annuale.

Lo stabilisce lart. 3 comma 3 del Decreto: Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”. Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto allultima comunicazione presentata.

Ladempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dallultima comunicazione di variazione o dallultima conferma.

Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

  1. dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
  2. b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
  3. c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini. Ladempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dellapposito modulo digitale TE (approvato con Decreto 12 aprile 2023), con successivo invio al Registro delle imprese.

NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. distinta di accompagnamentoai fini della domiciliazione.

Per questo motivo si invitano i clienti a munirsi di firma digitale per poter procedere con l’invio della pratica.

Il modulo TE

La struttura del modulo

I dati e le informazioni che formano oggetto di comunicazione sono indicati dallart. 4 del Decreto. In conformità a tali indicazioni il modulo digitale TE si compone:

a) di una sezione principale denominata Estremi della comunicazione, in cui vanno indicati, tra gli altri aspetti, il tipo di soggetto cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva ( 8 ), il codice fiscale e la denominazione

b) di tre successivi riquadri così denominati:

1/PGP-Informazioni identificative (in cui indicare lindirizzo della sede legale e della sede amministrativa, se diversa dalla prima, e lindirizzo di posta elettronica certificata);

2/Trust-Informazioni identificative (in cui indicare data, luogo ed estremi di costituzione del trust); 3/Titolare Effettivo. Questultima sezione è a sua volta suddivisa in tre parti:

  1. dati anagrafici e cittadinanza del titolare effettivo (si precisa che se il soggetto ha cittadinanza estera non è obbligato compilare il codice fiscale);
  2. residenza/domicilio;
  3. indicazione dei criteri in base ai quali – ex art. 20 del decreto antiriciclaggio per società e persone giuridiche private, ed ex allart. 22 per trust e istituti giuridici affini – il soggetto indicato è individuato quale titolare effettivo). Questultimo ed importante aspetto viene esplicitato nella compilazione del modello TE mediante luso di alcuni codici diversificati in funzione del soggetto giuridico cui è riferita la dichiarazione. Lelenco dei codici disponibili è sotto riportato.

IMPRESE CON PERSONALITÀ GIURIDICA – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

TPD

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

TPI

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

TCM

CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

TCE

CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA

TVC

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA’

TRA

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

FND

FONDATORE

BNP

BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA

TRA

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

TRUST – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

CSA

TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

FDA

TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

GUA

TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

DDA

TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

BNA

TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE

TFA

TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

CST

COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

FDU

FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

GUR

GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

DDF

SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

BNC

BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE

TFC

ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

MANDATI FIDUCIARI – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

CSA

TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

GUA

TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

DDA

TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

BNA

TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE

TFA

TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

CST

COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

GUR

GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

DDF

SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

BNC

BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE

TFC

ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

In caso di presenza del controinteressato allaccesso ai dati sulla titolarità effettiva, è necessario digitare il codice specifico sotto indicato, cui è abbinato il campo obbligatorio in cui compilare la motivazione per cui – in base allart. 21 commi 2 lett. f) e 4 lett. d-bis) – laccesso esporrebbe “…il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione” oppure se il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età”.

Se viene opzionato il codice sotto indicato è necessario indicare anche, nellapposito campo, lindirizzo di posta elettronica certificata riferibile al titolare effettivo presso cui la Camera di Commercio deve inviare al controinteressato le istanze di accesso ricevute (v. art. 7 comma 3 del Decreto).

CONTROINTERESSATO – CODICE DA UTILIZZARE E DESCRIZIONE

CTR

CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO

Dichiarazione autocertificata ed eventuali allegati

Nel modello TE è infine inserita la dichiarazione, ai sensi dellart. 48 del dpr n. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese” (art. 4 comma 1 lett. f) del Decreto).

La dichiarazione autocertificata è sufficiente per ottenere liscrizione della titolarità effettiva nel registro delle imprese: in linea generale, quindi, non sono previsti allegati o documenti da inviare a supporto di quanto dichiarato. Tale documentazione deve comunque essere custodita con cura dagli amministratori e deve essere da loro fornita agli uffici del registro delle imprese in una fase successiva, se richiesta. Ciò premesso, è possibile allegare documenti purché in formato pdf/A firmati digitalmente e codificati ad uso interno (codice documento 98).

Va tenuto presente che le specifiche ministeriali prevedono alcuni specifici controlli automatici (sul punto v. paragrafo successivo) relativi anche agli eventuali allegati e che lassenza dei requisiti formali appena ricordati impedisce la spedizione del modello digitale TE agli uffici del registro delle imprese.

Controlli automatici allatto della spedizione del modulo TE

Il decreto 12 aprile 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy che ha approvato il modulo digitale TE prevede che alcuni controlli siano svolti dal sistema informatico allatto della spedizione della pratica” e che qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente”. Alcune di queste verifiche informatiche attengono ad aspetti strutturalidel file digitale, altre alla compilazione del modello di domanda. Si riporta di seguito una sintesi dei controlli bloccanti previsti per la pratica di comunicazione del titolare effettivo (lelenco completo dei controlli automatizzati e bloccanti è riportato nel decreto ministeriale, cui si rinvia):

  • la pratica rientra tra gli adempimenti di sola modifica della posizione e pertanto ladempimento deve essere di Variazione (codice 04);
  • non deve contenere allegati da inviare ad altri enti (Agenzia Entrate, INAIL, INPS, SUAP);
  • non deve contenere altri modelli secondari;
  • deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle specifiche tecniche ministeriali (specifiche Fedra versione 7.0 e successive);
  • deve soddisfare i seguenti requisiti di formato, coerenza con banche dati (RI, AE) e norma:
  • le date devono essere scritte nel seguente formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l’anno). Devono essere posteriori al 1899 e non successive a quella della spedizione della pratica telematica;
  • i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con lultimo carattere di controllo (check digit); per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati;
  • per i soggetti noti al Registro Imprese (imprese e alcune PGP) deve esserci congruenza fra quanto dichiarato nel modello e quanto presente nel Registro Imprese relativamente alla tipologia di soggetto e alla provincia dellultima sede; inoltre la natura giuridica presente nel Registro Imprese deve essere inclusa fra quelle previste dalla norma;
  • nel caso di tipo soggetto/istituto Trust”, se il trust è costituito allestero, la Camera destinataria deve essere quella di Roma (Camera di Compensazione);
  • la pratica può contenere esclusivamente allegati ad uso interno (codice documento 98) e firmati digitalmente;
  • è obbligatorio comunicare il codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i, non solo in caso di cittadinanza italiana, ma anche in caso di cittadinanza estera ma con residenza in Italia;
  • la forma giuridica dei soggetti per i quali si effettua ladempimento di comunicazione della titolarità effettiva deve rientrare in almeno una delle seguenti macro tipologie (ad esclusione dei trust e istituti giuridici affini; le società indicate possono essere costituite anche in forma consortile):
  • società a responsabilità limitata;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • persone giuridiche private (tra cui associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato);
  • in presenza della caratteristica di titolarità effettiva CONTROINTERESSATO ALLACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D’ETÀ (CTR)” è obbligatorio inserire almeno un altro requisito ed è altresì obbligatorio inserire la PEC riferibile al controinteressato;
  • la dichiarazione ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del dpr 445/2000 deve essere coerente con la tipologia di soggetto (impresa, persona giuridica privata, trust, mandato fiduciario) che effettua la comunicazione;
  • se il soggetto per cui si sta compilando la pratica è una società iscritta nel registro delle imprese con una delle seguenti forme giuridiche del tipo a responsabilità limitata”:
  • RR – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO;
  • RS – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA;
  • SL – SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
  • SR – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
  • SU – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO; e si comunica un titolare effettivo con requisito PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD), il suddetto titolare deve essere presente nell’elenco soci e la somma dei valori nominali di tali quote deve essere superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto;
  • devono essere indicati requisiti per la titolarità effettiva coerenti con quelli previsti per il tipo di soggetto o istituto dichiarato, come da tabella sotto riportata:

TABELLA REQUISITO-TIPO SOGGETTO

Tipo Requisito TE

IMPRESA

PGP

TRUST

M.FIDUCIARIO

CSA – TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

FDA – TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

GUA – TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

DDA – TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

BNA – TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

TFA – TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

CST – COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

FDU – FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

GUR – GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

DDF – SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

BNC – BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

TFC – ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

X

X

BNP – BENEFICIARIO DELLA PERSONA

X

GIURIDICA PRIVATA

FND – FONDATORE X

X

TRA – TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

X

X

TPD – PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

X

TPI – PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

X

TCM – CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

X

TCE – CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA

X

TVC – ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA’

X

CTR – CONTROINTERESSATO ALL’ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO , RICATTO , MOLESTIA, ESTORSIONE, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE, OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D’ETA’

X

X

X

X

  • in caso di imprese, qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il requisito TRA – TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE”, possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con lo stesso codice requisito e/o col requisito CTR – CONTROINTERESSATO ALLACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D’ETA’”;
  • la tipologia di dichiarazione ai sensi degli art.46, 47 e 76 del d.p.r. 445 del 2000 deve essere coerente con la tipologia di soggetto per il quale si sta effettuando la comunicazione; la data evento NON DEVE:
  • essere successiva alla data di invio della comunicazione;
  • essere antecedente, in caso di variazione, alla data di avvio della c.d. Campagna di comunicazione TE” stabilita dal MIMIT con apposito provvedimento ll dichiaranteindicato nel modello di Comunicazione Unica deve avere la qualifica, iscritta nel registro delle imprese9 , come come da tabella sottostante:

TABELLA DICHIARANTE-TIPO SOGGETTO

Tipo TE

IMPRESA

PGP (10)

TRUST (11)

MANDATO FIDUCIARIO (12)

LEGALE RAPPRESENTANTE

X

X

AMMINISTRATORE

X

X

LIQUIDATORE

X

X

COMMISSARIO GIUDIZIARIO

X

ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

X

X

X

X

X

  • la distinta di Comunicazione Unica (e la distinta Fedra qualora presente su file separato) deve essere sottoscritta con una firma digitale valida dal dichiarante indicato nella distinta di Comunicazione Unica.

Quote di partecipazione o azioni che formano oggetto di vincoli o di diritti reali parziali e comunicazione della titolarità effettiva

Come è noto, le azioni/quote di partecipazione possono formare oggetto di diritti reali parziali (usufrutto, nuda proprietà, pegno) oppure di comproprietà; su di esse possono inoltre insistere dei vincoli (sequestro, pignoramento). Queste vicende devono essere valutate dagli amministratori e dagli altri soggetti tenuti a comunicare la titolarità effettiva della società/ente da essi rappresentata/o e/o amministrata/o. La tabella che segue, in assenza, al momento, di specifici indirizzi ministeriali, illustra sinteticamente quanto generalmente previsto dalla legge, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dallaccordo tra le parti o dal provvedimento dellautorità giudiziaria.

DIRITTO O VINCOLO

USUFRUTTO

All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto. Gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano ad entrambi. Entrambi – sia l’usufruttuario che il nudo proprietario – salvo tra le parti vi sia un accordo con contenuti diversi, possono essere

individuati come ‘titolari effettivi’ se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale.

NUDA PROPRIETÀ

V. ‘usufrutto’.

PEGNO

Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 c.c.) salvo diverso accordo con il socio-debitore. Gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano ad entrambi. Entrambi, salvo l’accordo tra le parti abbia contenuti diversi, possono essere individuati come ‘titolari effettivi’ se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale.

SEQUESTRO

Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del giudice). quest’ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale.

COMUNIONE

L’art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l’atto da compiere rientri nell’ordinaria amministrazione. Questi può quindi essere individuato quale ‘titolare effettivo’ se la partecipazione in comunione superi il 25% del capitale sociale. Se la partecipazione sociale che forma oggetto di in comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione. In questo caso l’amministratore può dichiarare ‘titolare effettivo’ tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.

Se la partecipazione è sottoposta a pignoramento, lindicazione fornita da vari Tribunali è che il titolare effettivo della stessa vada individuato nel socio-debitore esecutato.

Lindividuazione del titolare effettivo nelle imprese: alcuni esempi

Vengono di seguito illustrati alcuni esempi.

In caso di imprese dotate di personalità giuridica lindividuazione della titolarità effettiva va compiuta, come già ricordato, seguendo le modalità delineate dallart. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio. I criteri indicati nei commi 2 e 3 possono essere applicati in forma “scalare” o in forma cumulativa. Lart. 20 (commi 2 e 3) del decreto antiriciclaggio prevede espressamente la modalità ‘scalare, tuttavia la legislazione comunitaria non vincola la ricerca del titolare effettivo alluso meccanicodei due criteri.

È possibile utilizzare il criterio della proprietà congiuntamente al criterio del controllo (cd. uso cumulativo) quando limpiego di entrambi permetta di individuare correttamente i titolari effettivi dellimpresa-persona giuridica. Se lesame degli assetti proprietari consegna lindicazione di un titolare effettivo, la notizia non va tuttavia tralasciata per luso del solo criterio del controllo: il titolare effettivo individuabile mediante il criterio del controllo va quindi segnalato unitamente al titolare effettivo individuabile mediante il criterio della proprietà’. 

Nell’ipotesi in cui l’applicazione di tali criteri non porti a individuare alcun titolare effettivo deve essere utilizzato il criterio residuale espresso nel comma 5. Spetta al soggetto che sottoscrive l’istanza rendere i dati e le informazioni corrette sulla titolarità effettiva mediante autodichiarazione ai sensi del TUDA. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica sono tenuti ad acquisire, conservare e aggiornare le informazioni sulla titolarità effettiva. Obblighi analoghi sono posti in capo al fondatore, se in vita, oppure ai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e lamministrazione dellente in caso di persone giuridiche private, e ai fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché [alle; n.d.r.] persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini…” (v. art. 22 commi 3, 4 e 5 d. lgs n. 231/2007).

Può essere utile qualche esempio illustrativo

Esempio 1:

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE AL ‘CRITERIO DELLA PROPRIETÀ’ DELLA PARTECIPAZIONE

ESEMPIO 1 – ALFA spa

SOCI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTECIPAZIONI

DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

A

PROPRIETÀ

30%

B

PROPRIETÀ

30%

C

PROPRIETÀ

40%

I titolari effettivi di Alfa spa, in base allart. 20 comma 2 lett. a) sono i soci-persone fisiche A, Be C: ciascuno di essi è infatti titolare formale di una quota di partecipazione al capitale sociale > del 25%. Tutti devono pertanto essere indicati nel modello digitale TE con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta).

Se B, titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e verogestore della quota fosse D, i titolari effettivi da dichiarare agli uffici del registro delle imprese, diventerebbero A(con qualifica TPD), D(con qualifica TPI, titolare di partecipazione proprietaria indiretta) e C(con qualifica TPD).

N.B. Il titolare formale della partecipazione può ovviamente non essere il titolare realedella stessa. Gli amministratori devono svolgere le necessarie indagini, traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dagli assetti proprietari. Lart. 22 comma 3 del decreto antiriciclaggio stabilisce infatti che gli amministratori devono acquisire le informazioni “…sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente”

Se B, titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e verogestore della quota fosse A, questultimo sarebbe sia proprietario diretto che proprietario indiretto di partecipazioni al capitale sociale. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare sono due: A(da indicare nel modello TE con codice TPD e con codice TPI) e C, da indicare con codice TPD.

Se anche C, titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e verogestore della quota di Be della quota di Cfosse A, questultimo sarebbe lunico titolare effettivo di Alfa srl (da indicare nel modello TE con codice TPD e con codice TPI). Infine, se tutti e tre i soci, titolari formali di partecipazioni, fossero persone interposte e il dominus e vero gestore delle partecipazioni fosse D, persona fisica formalmente estranea alla compagine sociale, lunico titolare effettivo di Alfa srl sarebbe D, da indicare nel modello TE con codice TPI. Va ricordato, inoltre, che se l’interposizione personale avviene con un mandato fiduciario gli elementi identificativi del contratto di mandato devono essere autonomamente comunicati allufficio del registro delle imprese da parte della società fiduciaria. Il mandato fiduciario è infatti considerato un istituto giuridico affineal trust e deve essere autonomamente iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese destinato ai trust e agli istituti giuridici affini, indicando il/i titolare/i effettivo/i dello stesso mandato fiduciario.

Esempio 2:

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE AL ‘CRITERIO DELLA PROPRIETÀ’ DELLA PARTECIPAZIONE

ESEMPIO 2 – ALFA spa

SOCI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTECIPAZIONI

DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

A

PROPRIETÀ

10%

B

PROPRIETÀ

20%

C

PROPRIETÀ

30%

D

PROPRIETÀ

40%

Nellesempio 2 i titolari effettivi di Alfa spa sono i soci Ce D(con codice TPD). Se A, titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il dominus e verogestore della quota fosse B, questultimo sarebbe sia proprietario diretto che proprietario indiretto di partecipazione (entrambe però sotto soglia). Le due partecipazioni sommate portano ad attribuire a Buna partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale, quindi rilevante ai fini dellapplicazione del criterio della proprietà’. In questa ipotesi i titolari effettivi da dichiarare sarebbero tre: ai due soci già ricordati si aggiungerebbe B, da indicare nel modello TE con codice TPI.

Esempio 3:

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE AL ‘CRITERIO DELLA PROPRIETÀ’ DELLA PARTECIPAZIONE

ESEMPIO 3 – ALFA spa

SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI

DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

A (persona fisica)

PROPRIETÀ

30%

B (persona fisica)

PROPRIETÀ

30%

Delta spa

PROPRIETÀ

40%

Oltre alle persone fisiche Ae B(titolari di partecipazioni superiori al 25%, quindi individuabili come titolari effettivi in base allart. 20 comma 2 lett. a) del decreto antiriciclaggio) Alfa spa ha come socio la società Delta spa. Lamministratore di Alfa spa deve quindi comunicare la titolarità effettiva della società da lui amministrata indicando non solo i soci Ae Bma anche la persona fisica che controlla la società-socia. Es. se dallesame degli assetti proprietari la Delta spa risultasse controllata da G(persona fisica) questultimo sarebbe proprietario effettivo in quanto titolare di partecipazione proprietaria indiretta in Alfa spa. I titolari effettivi di Alfa spa da comunicare allufficio del registro delle imprese sarebbero quindi A(titolare di partecipazione proprietaria diretta; codice TPD) B(codice TPD) e G(titolare di partecipazione proprietaria indiretta; codice TPI).

Esempio 4:

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN BASE AL CRITERIO DEL CONTROLLO O AL CRITERIO RESIDUALE

ESEMPIO 3 – ALFA spa

SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI

DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

Delta spa

PROPRIETÀ

20%

Beta srl

PROPRIETÀ

20%

C (persona fisica)

PROPRIETÀ

20%

D (persona fisica)

PROPRIETÀ

15%

E (persona fisica)

PROPRIETÀ

15%

F (persona fisica)

PROPRIETÀ

10%

In questo caso non si evidenzia alcuna titolarità formale di quote superiore al 25%. Se agli amministratori di Alfa spa risulta inoltre: a) che non vi sono interposizioni di persone tra i soci-persone fisiche tali da generare fenomeni rilevanti di proprietà indiretta; b) che nessuno dei soci persone-fisiche – C, D, Ee F’ – controlla una delle due società-socie (e sia quindi titolare della proprietà indirettadella corrispondente partecipazione); il titolare effettivo non può essere individuato mediante il criterio della proprietà. Può tuttavia essere utilizzato il criterio del controllo. Esempio: i soci C, D, Ee Fsi accordano nel senso di votare conformemente a Fnelle assemblee ordinarie. Questultimo è il titolare effettivo da dichiarare agli uffici del registro delle imprese: Fdispone infatti della maggioranza dei voti nellassemblea ordinaria (nel modulo digitale TE il titolare effettivo Fva indicato, in questo caso, con codice TCM). Se solo Ce Dsi accordano con Fnel senso appena ricordato, questultimo dispone del 45% dei voti: in questo caso potrebbe, di fatto, esercitare uninfluenza dominante nellassemblea ordinaria. Se ricorre questa ipotesi il titolare effettivo Fva indicato con codice TCE. Infine, se il criterio del controllo non fosse sufficiente perché nessun socio di Alfa spa ha il controllo della maggioranza dei voti nellassemblea ordinaria o il controllo di un numero di voti sufficienti per esercitarvi uninfluenza dominante – e non risulta che altri soggetti (persone fisiche) siano in grado di svolgere uninfluenza dominante sulla società in seguito allesistenza di particolari vincoli contrattuali– deve essere utilizzato il cd. criterio residuale. Il titolare effettivo di Alfa spa coincide, in questo caso, con “…la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società”. Lindicazione della titolarità effettiva non deve essere necessariamente cumulativa: non vanno quindi necessariamente indicati oltre al rappresentante legale, tutti gli amministratori e tutti i dirigenti prescindendo dai poteri attribuiti. Lindividuazione del/i titolare/i effettivo/i è invece compiuta, come prevede la norma, tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative della società. In questo caso al/ai titolare/i effettivo/i va abbinato il codice TRA. Luso del cd. criterio residualeobbliga a tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo in base al criterio della proprietà’ o al criterio del controllo(v. art. 20 comma 6 decreto antiriciclaggio). Tali informazioni – assieme alla traccia delle verifiche compiute dagli amministratori per lindividuazione, in genere, della titolarità effettiva – possono essere richieste dagli uffici del registro delle imprese in caso di successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Lindividuazione del titolare effettivo negli altri soggetti obbligati: esempi

Esempio 1 – Fondazione Alfa (iscritta nel registro delle persone giuridiche private)

SOGGETTI INDIVIDUATI

A (fondatore, amministratore e rappresentante legale)

B (amministratore con poteri di direzione)

C (amministratore)

D (beneficiario)

E (beneficiario)

F (beneficiario)

La fondazione Alfa ha un fondatore ancora in vita, un organo amministrativo composto dal fondatore e da altre persone fisiche e beneficiari individuati. Coloro che ricoprono due ruoli rilevanti ai fini della titolarità effettiva devono essere indicati nel modello TE, con i rispettivi codici identificativi. Pertanto: Adeve essere indicato con codice FNDe con codice TRA(lart. 20 comma 4 del decreto antiriciclaggio richiede infatti che tutti coloro che ricoprono i ruoli illustrati siano indicati in via cumulativa); Bva indicato con codice TRA; D, Ee Fdevono essere riportati nel modello TE con codice BNP. Se il fondatore non fosse in vita e i beneficiari non fossero individuati o facilmente individuabili, i titolari effettivi da comunicare sarebbero il rappresentante legale e coloro che hanno poteri di direzione e amministrazione nella fondazione (cioè ‘B, ipotizzando che, in caso di decesso del fondatore, gli siano attribuiti anche i poteri di rappresentanza legale): costoro, in quanto soggetti obbligati a comunicare la titolarità effettiva della Fondazione Alfa allufficio del registro delle imprese, devono conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo negli altri soggetti astrattamente previsti (v. art. 20 commi 4 e 6 del decreto antiriciclaggio).

Trust Alfa (trust rilevante ai fini fiscali)

SOGGETTI INDIVIDUATI

A (costituente il trust)

B (fiduciario)

C (guardiano)

D (beneficiario)

E (beneficiario)

G (persona che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust)

Nel trust Alfa sono individuati il costituente, il fiduciario, i beneficiari e la persona che controlla i beni conferiti nel trust. Tutti devono essere indicati nel modello TE quali titolari effettivi. La persona fisica Ava quindi indicata come titolare effettivo con codice CST; Bva indicato con codice FDU; Ccon codice GUR; D, Ee Fcon codice BNC; Gva infine comunicata con codice TFC.

STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA PRATICA DI COMUNICAZIONE DEL TE

Le comunicazioni della titolarità effettiva possono essere predisposte ed inviate attraverso DIRE, l’ambiente di compilazione messo a disposizione dal Sistema Camerale, o attraverso altre soluzioni di mercato.

DIRE aiuta l’utente nella compilazione della comunicazione attraverso un approccio assistito che consente la compilazione guidata della pratica con i dati estratti dal Registro Imprese l’accesso agli strumenti di assistenza la fruizione di suggerimenti, aiuti ed informative ed inoltre mette a disposizione un corso e-learning che descrive la procedura da seguire per compilare, sottoscrivere ed inviare la comunicazione inerente la titolarità effettiva attraverso la piattaforma Formazione Digitale.

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