Il nuovo comma 12-undecies dellart. 3 del D.L. n. 215/2023, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, estende lapplicazione del ravvedimento speciale, disciplinato dai commi da 1 7 4 a 178 dellart. 1 della legge n. 197/2022 , alle violazioni commesse nelle dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2022 .

Il versamento del dovuto può avvenire in unica soluzione, entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) o in 4 rate, da versare, rispettivamente, entro il 2 aprile 2024, 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale o della prima rata e con la rimozione delle violazioni alla stessa scadenza.

La norma disciplina anche gli effetti delleventuale decadenza dalla rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (cfr. comma 175 dellart. 1 della legge n. 197/2022).

Applicabilità

Estesa a violazioni in dichiarazioni per periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Versamento

– Unica soluzione entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi)
o
– 4 rate di pari importo:

• 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi); • 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica);
• 30 settembre 2024;
• 20 dicembre 2024.

Rate successive alla prima: interessi del 2% annuo.

Perfezionamento

  • Versamento unica soluzione o prima rata entro 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi)
    e
    – rimozione irregolarità od omissioni alla stessa data.

Decadenza rateazione

Interessi 4% annuo decorrono da 1° aprile 2024.

Ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024

Restano validi.

Rimborsi

Esclusi.

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