Rimodulazione di aliquote IRPEF e scaglioni di reddito: con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce agli Uffici le prime indicazioni operative per garantire l’uniformità di azione a seguito delle modifiche apportate in materia di IRPEF dal D.Lgs. n. 216/2023, attuativo della delega fiscale, per l’anno 2024. Il decreto rimodula da 4 a 3 le aliquote IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.

Primo modulo della riforma IRPEF e IRES al vaglio dell’Agenzia delle Entrate: con la circolare del 6 febbraio 2024, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione.

Il  D.Lgs. n. 216/2023 , attuativo della legge delega per la riforma del sistema fiscale, reca una serie di disposizioni finalizzate a realizzare la revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendone la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d’imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.

Quali regole si applicano per il 2024

In particolare, l’art. 1, D.Lgs. n. 216/2023 dispone che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell’art. 11, comma 1, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

– fino a 28.000 euro, 23%;

– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

– oltre 50.000 euro, 43%.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il seguente schema per identificare il prelievo fiscale.

Scaglioni 2024

Aliquote 2024

Imposta dovuta

fino a 28.000 euro

23%

23% sul reddito

da 28.001 fino a 50.000 euro

35%

6.440 euro + 35% sul reddito che supera 28.000 euro e fino a 50.000 euro

oltre i 50.000 euro

43%

14.140 euro + 43% sul reddito che supera 50.000 euro

Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l’innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. Così disponendo, viene innalzata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente, che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha proposto uno schema per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

Reddito

Importo della detrazione

fino a 15.000

1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380)

oltre 15.000 e fino a

28.000 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito) / (28.000 – 15.000)]

oltre 28.000 e fino a

50.000 1.910 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]

oltre 50.000

nessuna detrazione

Ai sensi del comma 6-bis dell’ art. 13  TUIR, per la determinazione dell’ammontare delle detrazioni ivi disciplinate, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’ art. 10, comma 3-bis, TUIR.

Al riguardo l’Agenzia ha ricordato che, come evidenziato con la circolare 19 giugno 2023, n. 14/E, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni e della quota di agevolazione ACE.

Trattamento integrativo ai dipendenti

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

È stato, infatti, previsto che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’ art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’ art. 13, comma 1, lettera a),  TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno. La previsione di una riduzione di 75 euro della detrazione di cui all’ art. 13, comma 1, TUIR mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro

dipendente, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 3/2020, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, i quali, in base alla disciplina a regime, ne sono invece destinatari.

Ciò in quanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/E/2024, uno dei requisiti per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi. In coerenza con quanto riportato nelle relazioni illustrativa e tecnica al D.L. n. 3/2020, l’Agenzia ritiene che tale riduzione debba essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’ art. 13, comma 1, lettera a), TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte dell’ art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023.

Si rileva, infine, che nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’imposta viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola.

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