La dichiarazione modello IVA 2024, relativa all’anno 2023, può essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile 2024 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 29 febbraio, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2023 nel quadro VP del modello. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Con il provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2023, con le relative istruzioni, da utilizzare in alternativa al modello di dichiarazione IVA Base, ammesso per i soggetti che, nell’anno 2023:

– hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri previsto per i regimi speciali;

– hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;

– non hanno effettuato operazioni con l’estero;

– non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;

– non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, oppure tramite:

– un intermediario abilitato (es. dottore commercialista);

– altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

– società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998.

Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento dichiarativo deve essere osservato dai contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà, prevista dall’art. 21-bis, comma 1, D.L. n. 78/2010, di presentare la dichiarazione annuale entro il 29 febbraio 2024, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno 2023 con la dichiarazione annuale (quadro VP). Il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente al 29 febbraio 2024, ma è possibile presentare la dichiarazione “Correttiva nei termini” per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati.

Indipendentemente dal termine di presentazione in concreto osservato (30 aprile 2024 o 29 febbraio 2024), la dichiarazione IVA si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all’Agenzia delle Entrate, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto (C.M. n. 195/E/1999).

Ad esempio

In caso di dichiarazione presentata il 30 aprile 2024 e scartata il 3 maggio 2024, non si applicano le sanzioni se la dichiarazione è ritrasmessa entro l’10 maggio 2024, considerando che il 4 e il 5 maggio 2024 cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica.

Le sanzioni non si applicano se il ritardo è determinato da difficoltà di connessione al servizio telematico ovvero di messa a punto delle procedure informatiche (comunicato stampa Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999).

La prova dell’invio della dichiarazione è costituita dall’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate, come si desume dall’art. 3, comma 6, D.P.R. n. 322/1998, secondo cui gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa e copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, l’art. 7-bis, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 prevede, a carico degli intermediari abilitati, la sanzione fissa, da 516 a 5.164 euro, con riferimento alla quale è consentito il ravvedimento operoso.

È prevista, altresì, la revoca dell’abilitazione quando, nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Dichiarazione tardiva

In base all’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, si considerano valide a tutti gli effetti. La violazione è punita con la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare n. 42/E/2016).

L’art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997 considera applicabile il ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, versando la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione, ridotta ad 1/10 del minimo. La sanzione da pagare risulta, pertanto, pari a 25 euro.

Omessa presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni presentate dopo il 90° giorno dalla scadenza si considerano omesse a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Se la dichiarazione è trasmessa entro il termine per la presentazione dell’anno successivo e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento dell’Ufficio, l’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione della sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro.

Dopo tale termine, la sanzione è proporzionale, dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente del quale non sia stato chiesto l rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Se il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997 prevede che l’omessa presentazione della dichiarazione sia punita con la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro. Nell’ipotesi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, ma le relative imposte risultano versate, anche a seguito di ravvedimento, la sanzione si applica in misura fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare n. 54/E/2002).

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