ADEMPIMENTO

Dal 1° gennaio 2024, per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfetario e quelli in regime di vantaggio non vi sarà più l’obbligo di trasmissione e consegna della Certificazione Unica (CU). Grazie all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti titolari di partita IVA, i dati relativi ai redditi saranno resi disponibili automaticamente dal SdI, che invierà all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle fatture emesse e a tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. L’esonero è previsto dai redditi percepiti nel 2024. Pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024, dovranno comunque essere consegnate e trasmesse le CU relative ai redditi del 2023. A regime, nel 2025, non sussisterà più tale obbligo.

DA SAPERE

CU per minimi e forfetari: esonero per i sostituti d’imposta dal 2025.

Esonero per i sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio, a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Si tratta degli adempimenti riferiti alla Certificazione Unica, che saranno eliminati dal 2025: la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all’anno d’imposta 2023. E’ quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Le novità previste nel decreto Adempimenti

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, nelle intenzioni del Governo si prevede la modifica all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, che detta le regole in materia di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta.

Più precisamente, con l’introduzione del comma 6-septies, si stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. In buona sostanza, si tratta degli adempimenti sopra descritti, riferiti alla Certificazione Unica che, pertanto, saranno eliminati dal 2025 (la CU 2024 seguirà le vecchie regole e dovrà essere consegnata ai percipienti e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento relativo all’anno d’imposta 2023). La semplificazione trova ragione nell’imminente estensione generalizzata del sistema di fatturazione elettronica ai soggetti che aderiscono al regime forfetario. Difatti, dal 1° gennaio 2024, termina il periodo transitorio che ha introdotto, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica solo per i soggetti forfetari che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024, anche gli altri soggetti saranno tenuti ad assolvere gli obblighi di emissione e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, da ultimo modificato dall’art. 18, commi 2 e 3, del D.L. n. 36/2022 (Decreto “PNRR 2”). L’estensione di tale obbligo consentirà all’Amministrazione Finanziaria di acquisire i dati attraverso i flussi che transiteranno nel Sistema di Interscambio (SdI) al pari degli altri contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, senza più deroghe di carattere soggettivo, rendendo così superflua la trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Tra le novità, grazie ai dati in suo possesso, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al potere di controllo formale dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

In riferimento ai soggetti che adottano il regime forfetario, inoltre, si ricorda che. l’Agenzia delle Entrate verifica l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori (art. 1, comma 73, della legge n. 190/2014) da riportare nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dei contribuenti che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Di recente, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 636, della medesima norma, l’Agenzia delle Entrate ha inviato numerose lettere di compliance ai contribuenti forfetari, per favorire l’adempimento spontaneo per errori od omissioni per l’anno d’imposta 2021. L’art. 6 del D.L. n. 132/2023 ha sospeso gli effetti delle comunicazioni inviate, stabilendo che gli obblighi informativi relativi al periodo d’imposta 2021 potevano essere adempiuti entro il 30 novembre 2024.

In proposito, tra le novità di rilievo del decreto in commento si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, sarà sospeso l’invio ai contribuenti di una serie di inviti e di comunicazioni, ivi comprese quelle appena indicate.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all’invio telematico delle CU i soggetti “sostituti d’imposta” che hanno corrisposto:

  somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte;

  contributi previdenziali e assistenziali e/o premi dovuti all’INAIL;

  somme e valori per i quali non è prevista la ritenuta alla fonte, ma soggetti a contribuzione INPS.

Sono, inoltre, tenuti all’invio della Certificazione Unica:

  i titolari di posizione assicurativa INAIL, per comunicare i dati relativi al personale assicurato (soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria, nonché l’obbligo di denuncia nominativa);

  tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

L’invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

SOGGETTI ESONERATI

Alcuni soggetti sono esonerati dall’invio della CU. Nello specifico, si tratta di:

  datori di lavoro privati, per compensi erogati a collaboratori familiari, autisti e giardinieri;

  committenti privati che erogano reddito a fronte di attività di lavoro autonomo (ad esempio, caso di privato che riceve fattura o ricevuta per lavoro autonomo occasionale da un committente);

  soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente.

Il decreto legislativo, in un’ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, ha previsto che, a partire dai redditi percepiti nel 2024:

  i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

In particolare, il decreto Semplificazioni fiscali prevede l’esonero dall’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica attestante:

  l’ammontare complessivo delle dette somme e valori;

  l’ammontare delle ritenute operate;

– l’ammontare delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;

  gli altri dati stabiliti con il provvedimento di approvazione dello schema di Certificazione Unica.

Tale obbligo viene meno, in quanto i dati relativi ai redditi saranno resi disponibili automaticamente dal Sistema di Interscambio, che invierà all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle fatture emesse e a tutte le operazioni effettuate, a partire dal 1º gennaio 2024.

Difatti, il fatto che sia stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA, a partire dal 1º gennaio 2024 (a tale data l’obbligo non sussisteva per i cd. contribuenti minori con compensi inferiori a 25.000 euro), renderà automatica la raccolta di informazioni e dati relativi ai redditi percepiti, necessari per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per gli ulteriori adempimenti fiscali e tributari.

Regime forfetario

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per i contribuenti di piccole dimensioni (Legge 23 dicembre 2014, n. 190); esso, esteso anche ai soggetti già in attività, permette di calcolare le imposte dovute applicando al reddito imponibile un’aliquota sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP pari al:

  5% per i primi cinque anni di attività, a beneficio delle nuove realtà (trascorsi cinque anni, l’aliquota passa al 15%);

  15% per i contribuenti già in attività.

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che avviano o hanno in corso un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei seguenti requisiti:

  ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro;

  spese non superiori a 20.000 euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro (per i contratti in essere al 25 giugno 2015), prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Regime di vantaggio

Con riguardo al regime fiscale di vantaggio, è bene ricordare che la norma è stata abrogata dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale ha, altresì, disposto (art. 1, comma 88) che i soggetti “che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98” possono “continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”. L’abrogazione ha, comunque, avuto effetto dal periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2014.

DECORRENZA

L’esonero è previsto a partire dai redditi percepiti nel 2024. Pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024, dovranno comunque essere consegnate e trasmesse le CU relative ai redditi del 2023. A regime, nel 2025 non sussisterà più tale obbligo.

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