Dal 9 ottobre 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 29 settembre 2023) decorre il termine perentorio di 60 giorni per trasmettere i dati al registro dei titolari effettivi. Poiché il termine cade venerdì 8 dicembre, giorno festivo, esso slitta automaticamente a lunedì 11 dicembre 2023.

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 55/2022, le imprese dotate di personalità giuridica, gli altri enti privati dotati di personalità giuridica, nonché trust e istituti giuridici affini, comunicano all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo. I dati e le informazioni oggetto di comunicazione sono specificati dallart. 4 del D.M. n. 55/2022.

Si informa che la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

– dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

– dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

– dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

Pertanto si invitano i clienti a dotarsi di smart card o qualsiasi altro strumento in grado di generare una firma digitale.

Si ricorda, inoltre, che, per tutte le comunicazioni, va utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa accessibile tramite il portale DIRE. Delle comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

Le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust e istituti giuridici affini costituiti dopo il 9 ottobre 2023 devono effettuare la comunicazione entro il termine perentorio di 30 giorni , rispettivamente, dalliscrizione nei registri per persone giuridiche e persone giuridiche private e dalla costituzione per i trust.

Si segnala, infine, che la Camera di commercio in caso di mancato invio, accerta e contesta la violazione dell’obbligo di comunicazione e irroga la relativa sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi necessità relativa a detta comunicazione.

Fonte: One Fiscale – WOLTERS KLUWER

Post recenti