Cassazione Ordinanza n. 24316/2023

Viene stabilito che a seguito della estinzione della società di capitali e della sua cancellazione dal Registro delle imprese, e della conseguente estinzione della medesima, le sanzioni tributarie ad essa irrogate con apposito atto di accertamento non sono trasmissibili ai soci e/o ai liquidatori.

Analogamente a quanto sancito con precedenti arresti (Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e 7 aprile 2017 n. 9094), la Suprema Corte ha riconosciuto che le sanzioni non si trasmettono ai soci richiamando l’art. 8 del DLgs. 472/97.

Riportiamo di seguito il testo dell’Ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SALEMME A. A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28873 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Nord Costruzioni Srl in liquidazione, e per essa, cancellata d’ufficio dal registro delle imprese il (Omissis), i soci: A.A., e B.B.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 786/3/2017, depositata in data 11 maggio 2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere Dott. Giancarlo Triscari.

Svolgimento del processo

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Nord Costruzioni Srl due atti di recupero del credito iva per gli anni (Omissis) per indebita compensazione, con conseguente irrogazione delle sanzioni; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa e, in accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva rideterminato le sanzioni, atteso che si trattava di violazioni della stessa indole commesse in due diversi periodi di imposta; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, confermando la decisione del giudice di primo grado;

avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motivo di censura;

la società e i soci sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997art. 1 e del D.Lgs. n. 471 del 1997art. 13 per avere erroneamente ritenuto che, in relazione agli omessi versamenti iva, rispettivamente per gli anni (Omissis), potesse trovare applicazione il beneficio della continuazione per le sanzioni contestate nelle due annualità;

il motivo è infondato;

parte ricorrente ha evidenziato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data (Omissis) e, pertanto, ha provveduto alla notifica del ricorso ai soci A.A. e B.B.;

ritiene questa Corte di dovere pronunciare il rigetto del motivo non sussistendo, neppure in astratto, i presupposti per la configurabilità della responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni;

invero, come questa Corte ha precisato (Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094), l’estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese determina l’intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2 medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore. E tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269art. 7, comma 1, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (in relazione al quale si veda, tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2015, n. 13730);

La regola è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d’ufficio;

ne consegue il rigetto del ricorso;

nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2023

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