FONTE il fisco, n. 30, 31 luglio 2023, p. 2943

La responsabilità del liquidatore in caso di estinzione della società Cass. Ord. 18310 27 giugno 2023

La vicenda sottostante il giudizio, espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2023, n. 18310, in commento, ha riguardato sostanzialmente il caso del fallimento di una società di captali estinta, ricorrente in cassazione al fine di contestare l’operato della Corte d’Appello di Roma, in esito a reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di detto ente; parte ricorrente criticava la sentenza emessa, anche perché in tale pronuncia:

– si affermava la legittimità dell’agente della riscossione a proporre istanza di fallimento, nonostante la possibilità di richiedere la rottamazione dei ruoli ex art. 3, comma 10, D.L. n. 119/2018;

– si rigettava l’istanza di rinvio dell’istanza di comparizione al Tribunale presentata dal liquidatore della società, ritenendo quest’ultimo carente di legittimazione, stante l’estinzione della società;

– si violava, sempre ad avviso della ricorrente, l’art. 10 l.f., e l’art. 3 del D.L. n. 119/2018, giustificando il diniego in relazione ai tempi ristretti imposti dal citato art. 10.

Riguardo al secondo punto, tra i tre appena richiamati, la Corte ne ha rilevato l’erroneità, evidenziando comunque come l’argomentazione svolta dalla Corte capitolina corrispondesse ad un mero obiter.

L’erroneità de qua risiedeva, ad avviso della Corte, nel fatto che la cancellazione della società di capitali era avvenuta nel 2018, quindi nella piena vigenza dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2004, norma che dispone l’ultrattività ex lege della società “estinta”, ai fini dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, e conseguentemente la legittimazione attiva del liquidatore a ricevere atti impositivi e ad opporsi agli stessi.

Tuttavia la questione dell’effettiva legittimazione del liquidatore, che sarà meglio approfondita a breve, è stata ritenuta ininfluente, essendo invece indicata come dirimente la circostanza che la richiesta di pronuncia di revoca del fallimento (cui il reclamo della società estinta tendeva) presupponeva l’acquisizione della prova – invece non resa – di insussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa era stata aperta.

Così la Corte ha potuto concludere per la legittimazione del liquidatore, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione, senza che potesse configurarsi alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi.

Visto che quello della legittimazione del liquidatore è il profilo che maggiormente interessa, val la pena effettuare un breve percorso di sintesi sulle ragioni di tale legittimazione, sebbene alla società ricorrente – inerte sull’accennato e pregiudiziale aspetto probatorio – non siano servite.

La cancellazione della società dal Registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, determina anche il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla1 2.

È noto però che il D.Lgs. n. 175/2014art. 28, comma 4, prevede che “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

Tale disposizione3, in forza di consolidata giurisprudenza di legittimità4, è stata ritenuta norma di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal Registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, efficacia retroattiva; pertanto il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente, ed è risultato pertanto rilevante nel caso di specie, alla luce della premessa in fatto sopra esposta.

Occorre quindi esaminare la rilevanza di tale disposizione in tema di rappresentanza processuale dell’ente societario.

Deve ritenersi, conformemente all’opinione di legittimità specifica sul punto5, che la norma non si limiti a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell’atto impositivo.

Il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano “ai fini” indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare. Pertanto, egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l’estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso.

La Suprema Corte, del resto, aveva già infatti avuto modo di precisare, sebbene in una fattispecie alla quale la disposizione non era applicabile, che per “atti di (…) contenzioso” debbono intendersi gli atti del processo, perché, nell’impreciso lessico della Legge delega n. 23/2014 (alla cui stregua, come è noto, deve procedersi nell’interpretazione dei Decreti legislativi di attuazione), si intende per “contenzioso tributario” il “processo tributario” e la “tutela giurisdizionale” (espressioni usate promiscuamente nella rubrica e nel testo dell’art. 10 della legge di delegazione) e che la norma intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell’estinzione societaria previsti dal Codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al “solo” fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi6.

Alla luce di tali considerazioni, i risultati cui si perviene in termini di legittimazione sono diversi da quelli relativi all’applicazione dell’art. 2495 c.c.; la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione.

Va comunque annotato che l’apparente “semplicità” del disposto normativo di cui al comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 non ha persuaso gran parte della dottrina; sono stati criticati gli effetti paradossali prodotti da una disposizione che, consentendo la sopravvivenza “fittizia” di una società “in realtà, e a tutti gli altri effetti, estinta” (e che, dunque, “non dispone più di un patrimonio, non può fallire, non può essere titolare di alcuna posizione creditoria, non può agire in giudizio per vedere accertate e tutelate proprie eventuali pretese”)7, porta a ritenere che i provvedimenti, accertativi o costitutivi, dell’Amministrazione eventuale creditrice siano diretti alla costituzione o alla ricognizione di “un’obbligazione non suscettibile di essere adempiuta, perché riferita ad un soggetto che, ex lege, non può disporre di un patrimonio e che di fatto non ne dispone”8.

1Cass. civ. 11 giugno 2011, n. 5637; Cass. civ. 23 marzo 2016, n. 5736.

2Per prima Cass.civ. 2 aprile 2015, n. 6743, poi, tra le tante, Cass. civ. 21 febbraio 2020, n. 4536.

3La cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è stata confermata dalla Corte cost., con la sentenza n. 142/2020.

4Tra le ultime: Cass. civ 3 aprile 2023, n. 9177.

5 Cass. civ.31 maggio 2022, n. 17492Cass. civ. 3 giugno 2021, n. 15320.

6 Cass. civ. 2 aprile 2015, n. 6743.

7L.P. Murciano, “Differimento, ai fini fiscali, degli effetti dell’estinzione delle società: brevi riflessioni”, in Dir. prat. trib., 2016, pag. 173.

8L.P. Murciano, op. cit.

 

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